CERTIFICAZIONE UNICA 2024 – AUTONOMI

CERTIFICAZIONE UNICA 2024 – AUTONOMI

Un dubbio che affligge molti studi professionali è la data di invio delle certificazioni uniche 2024 relative ai redditi di lavoro autonomo. Preme sottolineare a tal proposito che dal 2024 la dichiarazione dei redditi precompilata viene resa disponibile entro il 30 aprile sul web dell’Agenzia delle entrate anche per i titolari di Partita Iva, tra cui rientrano gli autonomi; pertanto anche le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro autonomo vanno inviate entro il 18/03/2024. Solo, i redditi esenti o non dichiarabili con la precompilata possono essere certificati e comunicati entro il 31 ottobre 2024, ossia entro l’invio del 770/2024.

Si richiamano alcune accortezze: la rivalsa del 4% non va inclusa in certificazione se riferita ad una cassa professionale privata, altrimenti va inserita nel compenso (vedi Gestione Separata INPS); stessa cosa per il bollo dei forfetari: se non è addebitato al cliente con chiara indicazione che è a titolo di rivalsa confluisce nel compenso. Attenzione alle Certificazioni Uniche rilasciate per compensi di lavoro autonomo occasionale: oltre alla parte relativa ai dati fiscali va compilata anche quella dei dati previdenziali, con separata indicazione della quota contributi a carico del committente e della quota contributi a carico del lavoratore.

Particolare attenzione va posta alla nuova disciplina del lavoro sportivo, a causa della quale dal 01/07/2023 i compensi percepiti dai lavoratori sportivi non rientrano più tra i redditi diversi, bensì tra i redditi di lavoro dipendente/autonomo a seconda dei casi; sono ammesse anche le co.co.co. I compensi degli sportivi dilettanti da tale data sono esenti fino a 15000 €. Pertanto nella compilazione della certificazione devono essere osservate le accortezze necessarie a dividere i due periodi. Ad esempio, se un’atleta ha conseguito compensi per il primo semestre 2023 pari a 17000 €, e dal 2°semestre è diventata dipendente, si avranno due certificazioni uniche: la prima di lavoro autonomo/provvigioni/redditi diversi, con separata indicazione della parte (10000 €) non soggetta a ritenuta, e della parte (7000 €) soggetta a ritenute a titolo di imposta, mentre la seconda è una certificazione di reddito di lavoro dipendente.

Fonte: AA.VV.

Articolo a cura dello Studio Emme Uno Srl, pubblicato in data 04/03/2024

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