LA BASE IMPONIBILE NELLE OPERAZIONI CON L’ESTERO
Nelle operazioni con l’estero è importante definire bene la base imponibile, perché questo può rivelarsi indispensabile per alcuni aspetti (ad esempio su che importo il nostro acquirente dovrà operare l’inversione contabile ai fini IVA – c.d. reverse charge). Per determinare correttamente la base imponibile di una operazione con l’estero è necessario calcolare bene le seguenti voci:
- Il corrispettivo che viene percepito dal cedente, che deve essere al lordo degli oneri sopportati per l’operazione (ad esempio le commissioni delle carte con cui pagano i clienti);
- La base imponibile in caso di merce in importazione temporanea: nel caso di cessione di un bene in deposito temporaneo, il prezzo di vendita deve essere decurtato del valore accertato in Dogana;
- L’adozione del semplice costo di produzione come base imponibile di una cessione intracomunitaria a se stessi: è il caso ad esempio di una società italiana che cede i propri beni ad un proprio deposito sito in un altro Paese UE, e da lì questi beni vengono ceduti a privati;
- La cessione ad un prezzo sul quale L’IVA è applicata solo in parte, in virtù del fatto che il bene fu acquistato con IVA parzialmente detraibile (ad es. un’autovettura);
- La determinazione delle base imponibile in caso di prestazione intracomunitaria ultrannuale che va effettuata al termine di ciascun anno solare.
Vi sono poi alcune operazioni che sono escluse dall’imponibile ex art. 15 del DPR 633/72, come gli sconti/abbuoni, le somme anticipate per conto del cliente, le penali, ed in genere tutte quelle operazioni che non realizzano una cessione di beni o una prestazione, bensì sono solo movimenti di denaro. Esse devono comunque essere indicate in fattura.
Articolo redatto a cura di Studio Emme Uno Srl in data 30/06/2025, www.studioemmeuno.com
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