CESSIONE E POSA IN OPERA A PRIVATO/AZIENDA SVIZZERA
In questo contributo analizziamo come dobbiamo emettere le fatture (per cessioni con posa in opera) ad un cliente svizzero che intende recuperare nel suo Paese l’IVA italiana.
La questione è interessante perché la procedura varia a seconda che il cliente sia un privato od un’azienda.
Caso 1: il cliente è un privato residente in Svizzera
In tal caso si applica la disciplina delle cessioni di beni a viaggiatori extracomunitari (c.d. “Tax Free Shopping”), prevista dall’art. 38-quater del D.P.R. n. 633/72, ma occorrono alcune condizioni.
Le condizioni principali per applicare la non imponibilità (che consente al cliente di recuperare l’IVA) sono:
- Il cliente deve essere residente in Svizzera.
- Il totale della fattura deve essere superiore a € 70,00 (IVA inclusa).
- I beni devono essere destinati all’uso personale o familiare e trasportati nei bagagli personali.
- L’uscita dei beni dal territorio UE deve avvenire entro il terzo mese successivo alla data di emissione della fattura ed essere comprovata dal visto doganale (procedura OTELLO 2.0).
- La fattura validata deve essere restituita al venditore italiano entro i quattro mesi successivi al mese di acquisto per consentire di regolarizzare l’operazione.
Se sussistono le precedenti condizioni il venditore emette fattura, e qui di seguito indichiamo il metodo più sicuro affinché tutto vada a buon fine:
- Emettere la fattura con IVA esposta;
- Indicare sul documento gli estremi del passaporto del cliente;
- Indicare tra le causali della fattura le seguenti diciture:
Causale 1: Cessione di beni a viaggiatore extra-UE ai fini dell’ottenimento del rimborso IVA ai sensi dell’art. 38-quater del D.P.R. n. 633/72
Causale 2: “La presente fattura è emessa in regime di non imponibilità IVA, a condizione che i beni ceduti siano trasportati fuori dal territorio doganale dell’Unione Europea entro il terzo mese successivo alla data di emissione della fattura. Il Cliente si impegna a far pervenire al Fornitore la fattura validata elettronicamente dall’Ufficio Doganale di uscita (tramite sistema OTELLO 2.0) entro i quattro mesi successivi al mese di effettuazione dell’operazione. In difetto, il Fornitore dovrà regolarizzare l’operazione versando l’IVA all’Erario e richiederà il pagamento della stessa al Cliente.”
- Incassare l’importo della fattura comprensivo dell’IVA;
- Rimborsare l’IVA al cliente non appena riceviamo da lui la fattura vistata dalla dogana (procedura Otello 2.0);
- Emettere una nota di credito a decurtazione dell’IVA restituita.
Nota bene: attenzione perché se la cessione dei beni è accompagnata da un servizio di montaggio/posa in opera eseguito in territorio italiano, tale servizio sconta l’IVA in Italia e va quindi scorporato dalla cessione.
Caso 2: il cliente è un’azienda con sede legale in Svizzera
In tal caso si tratta di una cessione di beni con posa in opera (o montaggio/installazione). La posa in opera è considerata operazione accessoria, e quindi l’intera operazione è una cessione di beni. Se il servizio accessorio viene svolto in Italia allora l’intera operazione è imponibile IVA in Italia, ed il cessionario svizzero non può recuperare l’IVA nel suo Paese, in quanto non si tratta di un’esportazione.
L’azienda svizzera potrà invece richiedere il rimborso dell’IVA italiana direttamente all’Agenzia delle Entrate italiana, secondo la procedura prevista per i soggetti extra-UE con accordi di reciprocità (come la Svizzera).
La causale da inserire in fattura è: “Operazione imponibile IVA in Italia ai sensi dell’Art. 7-bis del D.P.R. n. 633/72 (Cessione di beni con posa in opera nel territorio dello Stato).”
Articolo a cura di Studio Emme Uno Srl, pubblicato in data 14/10/2025
Fonte: ns elaborazione