CREDITO POS CARBURANTI 50%: SINTESI
La Legge di Stabilità 2018 ha introdotto un credito d’imposta per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante, pari al 50% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate tramite sistemi di pagamento elettronico (carte di credito, debito o prepagate) a partire dal 1° luglio 2018. Questo beneficio si applica esclusivamente alle commissioni relative alle cessioni di carburante.
Punti chiave:
- Misura del credito: 50% delle commissioni sulle transazioni elettroniche di carburante.
- Decorrenza: Dal 1° luglio 2018.
- Soggetti interessati: Tutti gli esercenti impianti di distribuzione di carburante, indipendentemente dal titolo (proprietà, affitto, ecc.).
- Regime: Rientra nel regime degli aiuti “de minimis”, con un limite massimo di 300.000 euro nell’arco di tre anni. Questo limite è verificato su base mobile, considerando gli aiuti concessi nei tre anni precedenti ogni nuova concessione.
- Utilizzo: Il credito può essere utilizzato in compensazione tramite modello F24 a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione. Non è soggetto ai limiti annuali di compensazione, né al divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo superiori a 1.500 euro, e non richiede il visto di conformità.
- Trattamento fiscale: Il credito è imponibile sia ai fini delle imposte sui redditi che dell’IRAP.
- Compilazione in dichiarazione: Va indicato nel quadro RU (rigo RU1 con codice F3) della dichiarazione fiscale dell’anno di maturazione e nel quadro RS, trattandosi di un aiuto di Stato.
Esempio Pratico
Supponiamo che una società di distribuzione di carburanti abbia i seguenti dati per l’anno d’imposta:
- Vendite carburanti: € 4.000.000
- Altre vendite e prestazioni: € 200.000
- Vendite totali: € 4.200.000
- Commissioni POS totali dell’anno: € 10.000
Calcolo del credito d’imposta:
- Percentuale di vendite carburanti sul totale: (€ 4.000.000 / € 4.200.000) = 95,24%
- Quota di commissioni relative alle vendite di carburante: € 10.000 (commissioni totali) * 95,24% = € 9.524
- Credito d’imposta spettante (50% della quota commissioni carburante): € 9.524 * 50% = € 4.762
Pertanto, il credito d’imposta maturato sarà di € 4.762.
Questo importo di € 4.762 potrà essere utilizzato in compensazione a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è maturato.
Compilazione della Dichiarazione dei Redditi (Modello Redditi 2025, relativo al periodo d’imposta 2024):
Quadro RU (Crediti d’imposta)
- Rigo RU1: Indicare il codice identificativo dell’agevolazione: F3.
- Rigo RU2: Se c’è un residuo del credito d’imposta dalla dichiarazione precedente, indicare l’ammontare. Esempio: € 3000
- Rigo RU5, Colonna 3: Indicare l’ammontare complessivo del credito spettante nel periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione: € 4.762,00.
- Rigo RU6: Si indica la parte dell’eventuale credito maturato nel 2023 e compensata nel 2024; poniamo che la compensazione sia stata totale, quindi indichiamo € 3000.
- Rigo RU12: Indicare l’ammontare del credito residuo da riportare nella successiva dichiarazione. Nell’esempio, se il credito di € 4.762 è maturato nel 2024 e sarà utilizzato totalmente nel 2025, sarà riportato come residuo: € 4.762,00.
Quadro RS (Prospetto degli aiuti di Stato)
Poiché il credito d’imposta è un aiuto di Stato in regime “de minimis” e riconosciuto in via automatica, è necessario compilare il prospetto di cui al rigo RS401; di seguito le colonne da valorizzare:
- Rigo RS401:
- Tipo aiuto (Colonna 3): Indicare il codice 5.
- Anno (Colonna 4): Indicare l’anno di riferimento dell’agevolazione (anno di maturazione del credito): 2024.
- Numero (Colonna 6): Il numero dell’articolo di riferimento, per l’Articolo 1, comma 924, sarà 1.
- Comma (Colonna 7): Il comma dell’articolo, quindi 924.
- Dimensione Impresa (Colonna 13): Ad esempio, 1 per micro impresa.
- Codice Attività ATECO (Colonna 14): Ad esempio, 473000 (Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione).
- Settore (Colonna 15): Ad esempio, 1 (Trasporto).
- Importo totale aiuto spettante (Colonna 17): L’ammontare del credito d’imposta maturato: € 4.762,00.
- Tipo Misura (Colonna 20): 20 (Credito d’imposta).
- Costi agevolabili (Colonna 21): Le commissioni che hanno generato il credito: € 9.524,00.
- Intensità di aiuto (Colonna 22): La percentuale del credito rispetto ai costi agevolabili: 50%.
- Importo aiuto spettante (Colonna 23): L’ammontare del credito d’imposta: € 4.762,00.
Fonte: nostra rielaborazione da Fiscal Focus Speciale Dichiarazioni, informativa n. 29 del 14/07/2025, https://www.fiscal-focus.it/
Articolo pubblicato da Studio Emme Uno il 15/07/2025