SOCIETÀ DI COMODO ED INTERPELLO
Il D. Lgs. 219/2023, modificando la Legge 212/2000, ha limitato la platea dei soggetti che possono utilizzare l’interpello probatorio per disapplicare la disciplina delle società di comodo. Adesso l’interpello in materia è riservato a coloro che partecipano al regime collaborativo ed a coloro che presentano istanze per nuovi investimenti. Gli altri soggetti (che sono i più), possono scegliere tra l’adeguamento al maggior reddito e la disapplicazione in autonomia della normativa, fermo restando che occorre prestare attenzione alle pronunce già effettuate dall’Agenzia delle Entrate.
Ricordiamo che nel quadro RS del modello Redditi, nelle sezioni destinate al test di operatività, vi sono le caselle relative alle cause di esclusione ed alle cause di disapplicazione dalla disciplina; queste esulano dalla fattispecie sopra citata; sono tassativamente previste dalla normativa, rispettivamente all’art. 30 della Legge 724/1994 e nel Provvedimento Direttoriale 14.02.2008. Dove queste cause non possano essere invocate, per i soggetti di grandi dimensioni che hanno i presupposti per collaborare con il Fisco od investire c’è la strada dell’interpello probatorio, mentre per gli altri l’unica chance è la disapplicazione autonoma. Per operare quest’ultima occorre inserire il codice 2 a rigo RS116, nelle caselle dedicate all’imposta sul reddito, all’IRAP ed all’IVA:
Codice 2 = mancata presentazione dell’istanza di interpello e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina delle società non operative.
Un fattispecie tipica che supporta questo tipo di codice è quella della società inattiva che non può iniziare l’attività produttiva a causa dei ritardi nella concessione dei permessi amministrativi. Si consiglia comunque di valutare il caso con cautela, e soprattutto di tenere agli atti tutte le pezze di appoggio che provano tale ritardo.
Preme sottolineare che l’indicazione del codice suddetto è assai rilevante per l’Agenzia delle Entrate, tanto che la mancata apposizione del medesimo prevede sanzioni da € 1500 ad € 15000, a norma del D.Lgs. 471/97.
Pagina a cura dello Studio Emme Uno Srl, pubblicata il 28/07/2025
Fonte di ausilio: Euroconference News, edizione di venerdì 18/10/2019 –http://WWW.ECNEWS.IT