SOGGETTI PASSIVI ESTERI
La soggettività in tema di relazioni con l’estero è un tema molto complesso; in questo contributo ci limitiamo ad affrontarne i punti salienti, dicendo che secondo la normativa di recepimento delle direttive europee i soggetti passivi sono principalmente gli esercenti attività di impresa/lavoro autonomo che per l’attività svolta subiscono l’imposta sul valore aggiunto.
Il soggetto passivo italiano che effettua operazioni con un soggetto passivo comunitario è obbligato a comunicare a questi la propria partita IVA, pena il sostenimento dell’imposta in Italia. Oltre a questo è tenuto ad iscriversi alla banca dati VIES, tramite apposita richiesta all’Agenzia delle Entrate.
Affinché un soggetto passivo sia ritenuto stabilito in Italia è essenziale che non abbia domicilio all’estero, se trattasi di persona fisica, o che non abbia sede legale all’estero se trattasi di soggetto diverso da una persona fisica. Se ciò non avviene, vuol dire che il soggetto è stabilito in un altro stato (comunitario o extracomunitario). Questo per quanto riguarda il luogo di stabilimento. Altra cosa è risultare identificato in Italia. Ad esempio, un soggetto passivo comunitario (poniamo francese), può identificarsi in Italia nominando lì un rappresentante fiscale, pur essendo stabilito all’estero (in Francia). Il rappresentante fiscale risponde in solido con l’operatore comunitario circa gli obblighi IVA. In alternativa, quest’ultimo può identificarsi in Italia direttamente, richiedendo una partita IVA italiana: in tal caso non è più rappresentato da un altro soggetto, ma è come se ci fosse un suo “alter ego” direttamente in Italia che opera come una normale azienda italiana.
Articolo a cura di Studio Emme Uno Srl, pubblicato in data 08/07/2025
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