TD17: FUNZIONI, SANZIONI ED INTRASTAT
In questo contributo analizziamo la tipologia di fattura TD17.
FUNZIONI:
La tipologia di documento TD17 si usa per l’acquisto di servizi da fornitori UE o extra-UE. Se l’azienda estera ha partita IVA europea è considerata come soggetto intracomunitario, o comunque identificato in UE. In tal caso il cliente italiano deve integrare la fattura ricevuta con l’IVA italiana, e spedire la fattura integrativa elettronica (TD17) tramite i servizi dell’Agenzia delle Entrate. Se invece il fornitore non avesse una partita IVA europea, si dovrebbe procedere con autofattura per servizi da soggetto extra-UE, sempre da inviarsi elettronicamente. Il termine per l’invio elettronico del documento integrativo o dell’autofattura è il quindicesimo giorno del mese successivo alla data della fattura di acquisto. Ad esempio: per una fattura di acquisto estera datata 16/06/2025, il termine di invio è il 15/07/2025.
SANZIONI TARDIVO INVIO:
Se il cliente è in ritardo con il suddetto adempimento, si configura omesso versamento IVA. In questo caso, tramite ravvedimento operoso, occorre versare l’imposta omessa.
Ad esempio: se l’IVA omessa è 100 €, riferita la mese di giugno 2025, ed invece che essere versata al termine ordinario del 16 luglio viene versata in data 31/07/2025, in F24 indicheremo:
6006 come codice del tributo IVA, importo 100 €
Il codice del tributo interessi (1991), non si indica in quanto l’importo degli interessi è 0,08 € (inferiore a 1,03 € che è il minimo)
8904 come codice sanzione 1,25 €
SANZIONI ESTEROMETRO TARDIVO:
Le fatture estere vanno trasmesse tramite Sistema di Interscambio (SdI) entro il 15 del mese successivo alla ricezione.Riprendendo l’esempio sopra, per la fattura del 16/06/2025, la scadenza era 15/07/2025.
Se la fattura viene trasmessa con massimo 15 giorni di ritardo la sanzione è di 1€ (per un massimo di € 200 al mese), altrimenti è 2 € (per un massimo di € 400 al mese). Il codice tributo della sanzione è 8911. Anche qui è possibile il ravvedimento operoso, per il quale si fornisce la tabella seguente:
| Versamento entro | Riduzione | Importo dovuto |
| 90 giorni | 1/9 | Euro 0,22 |
| Il termine di presentazione della dichiarazione IVA (30 aprile 2020) | 1/8 | Euro 0,25 |
| Il termine di presentazione della dichiarazione IVA successiva (30 aprile 2021) | 1/7 | Euro 0,29 |
| Oltre il termine di presentazione della dichiarazione IVA successiva ma entro i termini di accertamento | 1/6 | Euro 0,33 |
| Sino a notifica di atto impositivo | 1/5 | Euro 0,40 |
Riepilogo codici tributo F24 (si ipotizza che la fattura venga trasmessa entro 15 gg, quindi entro il 30/07/2025)
| Codice | Descrizione |
| 6006 | IVA mensile giugno € 100 |
| 8904 | Sanzione IVA da ravvedimento € 1,25 |
| 8911 | Sanzione esterometro € 0,22 |
MODELLO INTRASTAT
Per quanto riguarda i servizi intra-UE ricevuti il modello da utilizzare è INTRA-2 quater, e l’obbligo di presentarlo sussiste solo ai fini statistici quando il valore dei servizi intracomunitari fruiti nei quattro trimestri precedenti è pari ad almeno 100.000 €. In tal caso il modello deve essere presentato entro il giorno 25 del mese seguente al periodo di riferimento.
Articolo a cura dello Studio Emme Uno Srl, pubblicato in data 21/11/2025
Fonte: ns elaborazione
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